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STATUTO DEL CONSORZIO
LIBERO E VOLONTARIO
DENOMINATO
"ADRIANO L'AGLIO POLESANO"

 

Articolo 1
In data 05.03.1998, per la durata minima di almeno 3 anni a tutto il febbraio 1999 - febbraio 2000 e febbraio 2001 rinnovabile per altri 3 anni consecutivi rinnovabili per altri tre anni febbraio 2002 - febbraio 2003 e febbraio 2004 nella sede del Comune di Adria (RO) è costituito il libero Consorzio volontario avente la denominazione: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
Articolo 2
La sede provvisoria del consorzio è ubicata presso il Comune di Adria - Via … - Adria (RO).
Articolo 3
Scopi e Attività
a) Il Consorzio ha per scopo il miglioramento della produzione agricola con specifico riferimento a quello dell'aglio. A questa cultura si riconosce una particolare professionalità produttiva da parte dei soci produttori ed una situazione pedoclimatica favorevole all'ottenimento di una produzione di alta qualità, sia dal punto di vista organolettico, che da quello relativo alla forma, al colore ed all'uniformità dei bulbi stessi. Il Consorzio, inoltre, in collaborazione con altre analoghe organizzazioni (vedi il Consorzio Adriano sul melone) intende realizzare la maggior qualificazione e valorizzazione economica dei prodotti dei propri soci sui mercati locali, nazionali ed esteri, avvalendosi di un marchio appositamente studiato e riportante lo slogan: "ADRIANO L'AGLIO PALESANO" oltre che i simboli più gradevoli dell'aglio, che verranno approvati a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci.
b) I consorziati si impegnano ad operare con spirito di mutulità, al fine di allargare le conoscenze agronomiche e biologiche relative alle produzioni ottenute con moderni sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale, avendo come riferimento il Reg. CEE 2078/92.
c) I consorziati si impegnano a seguire le norme produttive e di lavorazione e confezionamento più avanti richiamate o che verranno diffuse dal Consiglio Direttivo del Consorzio, anche durante la campagna commerciale.
d) I consorziati dovranno contribuire in maniera sinergica a ricercare nuovi mercati ed a consolidare i rapporti commerciali già in essere.
e) I consorziati dovranno operare per diffondere e migliorare, attraverso la commercializzazione dell'aglio polesano, che dovrà essere coltivato esclusivamente nel territorio del Polesine, anche l'immagine generale del comprensorio; dovranno promuovere iniziative volte a salvaguardare la tipicità del prodotto avvalendosi del marchio, dello slogan e di imballaggi opportunamente studiati per: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
Articolo 4
I consorziati si impegnano ad applicare le tecniche agronomiche atte a salvaguardare la bontà, la sanità e la bellezza dell'aglio e mettono al bando ogni tecnica non rispettosa dell'ambiente e del prodotto, al fine di garantire al consumatore una qualità globale, che parta dall'impiego di bulbi seme sani e termini sulla tavola del consumatore stesso, garantendo la cosiddetta "qualità di filiera".
Articolo 5
L'Assemblea dei soci stabilisce quali tipi di aglio possono essere coltivati e successivamente raccolti, conservati e confezionati e presentati con il marchio e lo slogan "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
Articolo 6
I consorziati stabiliscono, per le campagne di commercializzazione, di produrre un quantitativo dichiarato di aglio proporzionale alla superficie di terreno agricolo investita. Rispetto al quantitativo complessivo, per la prima annata di commercializzazione, non sarà consentito l'impiego del marchio e dello slogan per un quantitativo complessivo di aglio che superi il 50% di quello prodotto dal socio consorziato. La fatturazione del prodotto, oggetto del presente accordo consorziale, avverrà a nome e per conto dei singoli consorziati, che si impegnano a rispettare le indicazioni di prezzo emanate e pronunciate dal Consiglio del Consorzio.
Articolo 7
Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore ai limiti stabiliti della Legge (5).
Articolo 8
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:
a) Se persona fisica: Cognome, Nome, Luogo di Nascita, Domicilio, Codice Fiscale, Cittadinanza e Qualifica; se persona giuridica: la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale della Società e l'estratto della delibera di adesione adottato dall'organo competente della Società medesima.
b) Deve essere espresso il preciso impegno di accettare e rispettare le norme previste dallo Statuto sociale, dal regolamento interno, nonché tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
c) Il Valore di ogni quota sociale è fissato in £. 50.000- (cinquantamila) da versarsi entro un mese dalla data di comunicazione di accettazione di socio.
d) Il Socio deve sottostare ad una ritenuta annuale sul ricavo netto dell'aglio venduto, tale ritenuta va accreditata ad ogni singolo socio in apposito fondo denominato: "Fondo Finanziamento Immobilizzazione", gestito dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze economiche del Consorzio e tenuto conto anche del risultato finanziario dell'annata, ma in ogni modo, non superiore allo 0,1% del ricavato di cui sopra. Il Fondo Finanziamento sarà infruttifero e vincolato per ciascun socio fino all'atto del recesso, della decadenza o della esclusione, sarà in ogni caso restituito allo scioglimento del Consorzio.
Articolo 9
Si cessa di far parte del Consorzio per recesso, per decadenza, morte, esclusione e per scioglimento. Il recesso è consentito anche quando sia motivato dalla cessazione della conduzione del fondo, dal cambiamento di coltivazione o da altri motivi particolari, in relazione dei quali il Consiglio di Amministrazione trovi giusta la concessione del recesso.
Articolo 10
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:
a) Non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo del regolamento interno, oppure le deliberazione dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione regolarmente adottate.
b) Senza giustificato motivo non commercializzi secondo le regole del Consorzio la propria quota di prodotto, nonostante il suo impegno formale.
c) Coprendo una carica sociale non eserciti le sue funzioni con la necessaria diligenza e rettitudine.
d) In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti discordie fra i soci.
e) Eserciti attività in concorrenza con il Consorzio.
Articolo 11
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato decaduto o escluso, il rimborso delle quote avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso a termine dell'articolo 2529 del Cod. Civ. in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa.
Articolo 12
Contro la deliberazione di esclusione o di mancata accettazione del recesso, il socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, appellarsi ad un Collegio di 3 rappresentanti soci eletti dall'assemblea che si pronunceranno inappellabilmente.
Articolo 13
ORGANI DEL CONSORZIO Gli organi del Consorzio sono: 1) Assemblea generale dei soci; 2) Consiglio di Amministrazione;
Articolo 14
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Le assemblee generali dei soci, ordinarie e straordinarie, quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata per: a) discutere, modificare ed approvare il bilancio sentire le relazioni del Consiglio di Amministrazione; b) provvedere alla nomina ed alla surrogazione del Consiglio di Amministrazione (C.A.); c) deliberare circa l'indirizzo generale dell'attività sociale; d) deliberare sugli altri e su tutti gli aspetti attinenti alla gestione del Consorzio.
Articolo 15
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e sugli altri argomenti a lei demandati per legge.
Articolo 16
Il C.A. può convocare l'assemblea ordinaria tutte le volte che lo riterrà opportuno e comunque almeno due volte l'anno (una volta all'inizio e una alla fine della campagna commerciale). Qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno da trattare, da almeno un quinto dei soci, il Consiglio deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che l'adunanza abbia avuto luogo, tre soci nominati dell'Assemblea, possono direttamente compiere tutte le formalità inerenti la convocazione.
Articolo 17
Il C.A. deve convocare le Assemblee con avviso personale da inviarsi a/m lettera almeno otto giorni prima della convocazione. Nell'avviso personale di convocazione deve essere fissato anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo non prima di 24 ore dalla prima convocazione. Le assemblee sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza dei soci. Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 18
Se i soci intervenuti non sono in numero sufficiente per la validità dell'assemblea la discussione dell'O.G. è rimandata alla seconda convocazione, durante la quale si delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Articolo 19
Nelle assemblee ogni socio ha un voto, i soci possono farsi rappresentare da un altro socio, ogni mandatario non può rappresentare più di un socio. Gli amministratori non possono rappresentare altri soci nell'Assemblea.
Articolo 20
Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di questioni riguardanti i soci, sarà adottata di regola la votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti e sono accertate per mezzo del verbale.
Articolo 21
Il verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e il suo contenuto fa piena fede.
Articolo 22
I membri del Consiglio di Amministrazione non possono votare l'approvazione del bilancio e sulle questioni riguardanti le loro responsabilità.
Articolo 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un C.A. composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi vengono eletti tra i soci che siano in regola con il versamento della quota sottoscritta. Nella prima riunione il C.d.A. nominerà il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee: cura le esecuzioni delle deliberazioni delle Assemblee; formula il bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione, compila eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa il recesso e l'esclusione dei soci nonché circa la missione di nuovi soci; propone il contributo sociale annuale, gestisce il sopra detto contributo. I Sindaci dei comuni del comprensorio, potranno partecipare all'assemblea dei soci o chiedere di essere ammessi ai lavori del Consiglio di Amministrazione, specificando le motivazioni della loro richiesta, il loro parere sarà esclusivamente consultivo.
Articolo 24
Fondo consortile. Il fondo consortile è costituito dalle quote di amministrazione dei soci e da successive integrazioni o donazioni o contributi pubblici o privati. Il Presidente funge da tesoriere ed amministra il fondo unitamente ai soci del Consiglio.
Articolo 25
Libri sociali.
1) Il libro dei soci;
2) Il libro dei conti;
3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Articolo 26
Proprietà e disponibilità del marchio, del logo e dello slogan riguardante il Consorzio "ADRIANO L'AGLIO POLESANO". Si conviene che i sopra detti elementi siano proprietà del Comune di Adria, in quanto promotore dell'iniziativa. Il Comune di Adria conferisce al Consiglio di Amministrazione del Consorzio "ADRIANO L'AGLIO POLESANO" la disponibilità per il migliore impiego degli elementi sopra detti, inoltre conferisce a titolo gratuito, l'incarico a controllare e a riferire sul corretto uso del marchio, del logo e dello slogan ai tecnici nominati e coordinati dall'Associazione Polesana Coltivatori Diretti. Il Comune di Adria dovrà a suo nome registrare il marchio, il logo e lo slogan presso la C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza.
Disciplinare di utilizzo del marchio: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO"
Disposizione relative alle etichette dell'imballaggio:
a) Ragione sociale del produttore o del confezionatore.
b) Termine "Aglio fresco" o "Semisecco" o "Secco" se il prodotto non è visibile.
c) Varietà o tipo commerciale: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
d) Origine del prodotto: Polesine (Rovigo Italia).
e) Categoria commerciale: o extra o prima.
f) Calibro, indicando i diametri minimi e massimi dei bulbi.
g) Numero registro degli operatori o del centro di condizionamento (quando ricevuti).
h) Per le confezioni chiuse il numero del lotto (data di confezionamento preceduto dalla lettera L).
Calibrazione
a) Il calibro minimo per la cat. Extra è di 45 mm.
b) Il calibro minimo per la cat. Prima e di 30 mm.
c) La differenza massima fra i bulbi di una stessa partita non deve superare i 20 mm. Per la cat. Extra, e per la cat. Prima, quando il diametro minimo è superiore a 40 mm.
d) La differenza massima fra i bulbi di una stessa partita non deve superare i 15 mm. Per la cat. Prima quando il diametro minimo è inferiore a 40 mm.
Presentazione e lavorazione:
a) Gli agli possono essere lavorati in mazzi con almeno 6 bulbi per prodotto fresco o semisecco e con almeno 12 bulbi per il prodotto secco. La lunghezza massima degli steli non deve essere superiore ai 25 cm.
b) Gli agli possono essere lavorati in trecce di almeno 12 o 20 o 24 bulbi per prodotto secco o semisecco.
c) Gli agli possono essere lavorati in grappoli cat. Extra con calibro minimo di 45 mm. e massimo di 65 mm.
d) Gli agli possono essere lavorati in piccole confezioni (retine) contenenti dai 2 ai 3 bulbi di diametro minimo di 35 mm.
e) Gli agli possono essere lavorati in sacchi reti dal contenuto massimo di 5 Kg.

c.so V. Emanuele 45011 Adria (Ro)
Tel. e Fax Presidente: 0426.44153 info@aglioadriano.it