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Articolo 1
In data 05.03.1998, per la durata minima di almeno 3 anni
a tutto il febbraio 1999 - febbraio 2000 e febbraio 2001 rinnovabile
per altri 3 anni consecutivi rinnovabili per altri tre anni
febbraio 2002 - febbraio 2003 e febbraio 2004 nella sede del
Comune di Adria (RO) è costituito il libero Consorzio volontario
avente la denominazione: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
Articolo 2
La sede provvisoria del consorzio è ubicata presso il Comune
di Adria - Via … - Adria (RO).
Articolo 3
Scopi e Attività
a) Il Consorzio ha per scopo il miglioramento della produzione
agricola con specifico riferimento a quello dell'aglio. A
questa cultura si riconosce una particolare professionalità
produttiva da parte dei soci produttori ed una situazione
pedoclimatica favorevole all'ottenimento di una produzione
di alta qualità, sia dal punto di vista organolettico, che
da quello relativo alla forma, al colore ed all'uniformità
dei bulbi stessi. Il Consorzio, inoltre, in collaborazione
con altre analoghe organizzazioni (vedi il Consorzio Adriano
sul melone) intende realizzare la maggior qualificazione e
valorizzazione economica dei prodotti dei propri soci sui
mercati locali, nazionali ed esteri, avvalendosi di un marchio
appositamente studiato e riportante lo slogan: "ADRIANO L'AGLIO
PALESANO" oltre che i simboli più gradevoli dell'aglio, che
verranno approvati a maggioranza semplice dell'Assemblea dei
Soci.
b) I consorziati si impegnano ad operare con spirito di mutulità,
al fine di allargare le conoscenze agronomiche e biologiche
relative alle produzioni ottenute con moderni sistemi di coltivazione
a basso impatto ambientale, avendo come riferimento il Reg.
CEE 2078/92.
c) I consorziati si impegnano a seguire le norme produttive
e di lavorazione e confezionamento più avanti richiamate o
che verranno diffuse dal Consiglio Direttivo del Consorzio,
anche durante la campagna commerciale.
d) I consorziati dovranno contribuire in maniera sinergica
a ricercare nuovi mercati ed a consolidare i rapporti commerciali
già in essere.
e) I consorziati dovranno operare per diffondere e migliorare,
attraverso la commercializzazione dell'aglio polesano, che
dovrà essere coltivato esclusivamente nel territorio del Polesine,
anche l'immagine generale del comprensorio; dovranno promuovere
iniziative volte a salvaguardare la tipicità del prodotto
avvalendosi del marchio, dello slogan e di imballaggi opportunamente
studiati per: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
Articolo 4
I consorziati si impegnano ad applicare le tecniche agronomiche
atte a salvaguardare la bontà, la sanità e la bellezza dell'aglio
e mettono al bando ogni tecnica non rispettosa dell'ambiente
e del prodotto, al fine di garantire al consumatore una qualità
globale, che parta dall'impiego di bulbi seme sani e termini
sulla tavola del consumatore stesso, garantendo la cosiddetta
"qualità di filiera".
Articolo 5
L'Assemblea dei soci stabilisce quali tipi di aglio possono
essere coltivati e successivamente raccolti, conservati e
confezionati e presentati con il marchio e lo slogan "ADRIANO
L'AGLIO POLESANO".
Articolo 6
I consorziati stabiliscono, per le campagne di commercializzazione,
di produrre un quantitativo dichiarato di aglio proporzionale
alla superficie di terreno agricolo investita. Rispetto al
quantitativo complessivo, per la prima annata di commercializzazione,
non sarà consentito l'impiego del marchio e dello slogan per
un quantitativo complessivo di aglio che superi il 50% di
quello prodotto dal socio consorziato. La fatturazione del
prodotto, oggetto del presente accordo consorziale, avverrà
a nome e per conto dei singoli consorziati, che si impegnano
a rispettare le indicazioni di prezzo emanate e pronunciate
dal Consiglio del Consorzio.
Articolo 7
Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore
ai limiti stabiliti della Legge (5).
Articolo 8
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio
di Amministrazione specificando:
a) Se persona fisica: Cognome, Nome, Luogo di Nascita, Domicilio,
Codice Fiscale, Cittadinanza e Qualifica; se persona giuridica:
la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale della Società
e l'estratto della delibera di adesione adottato dall'organo
competente della Società medesima.
b) Deve essere espresso il preciso impegno di accettare e
rispettare le norme previste dallo Statuto sociale, dal regolamento
interno, nonché tutte le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali.
c) Il Valore di ogni quota sociale è fissato in £. 50.000-
(cinquantamila) da versarsi entro un mese dalla data di comunicazione
di accettazione di socio.
d) Il Socio deve sottostare ad una ritenuta annuale sul ricavo
netto dell'aglio venduto, tale ritenuta va accreditata ad
ogni singolo socio in apposito fondo denominato: "Fondo Finanziamento
Immobilizzazione", gestito dal Consiglio di Amministrazione
in base alle esigenze economiche del Consorzio e tenuto conto
anche del risultato finanziario dell'annata, ma in ogni modo,
non superiore allo 0,1% del ricavato di cui sopra. Il Fondo
Finanziamento sarà infruttifero e vincolato per ciascun socio
fino all'atto del recesso, della decadenza o della esclusione,
sarà in ogni caso restituito allo scioglimento del Consorzio.
Articolo 9
Si cessa di far parte del Consorzio per recesso, per decadenza,
morte, esclusione e per scioglimento. Il recesso è consentito
anche quando sia motivato dalla cessazione della conduzione
del fondo, dal cambiamento di coltivazione o da altri motivi
particolari, in relazione dei quali il Consiglio di Amministrazione
trovi giusta la concessione del recesso.
Articolo 10
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
nei confronti del socio che:
a) Non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo del regolamento
interno, oppure le deliberazione dell'assemblea o del Consiglio
di Amministrazione regolarmente adottate.
b) Senza giustificato motivo non commercializzi secondo le
regole del Consorzio la propria quota di prodotto, nonostante
il suo impegno formale.
c) Coprendo una carica sociale non eserciti le sue funzioni
con la necessaria diligenza e rettitudine.
d) In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la
società o fomenti discordie fra i soci.
e) Eserciti attività in concorrenza con il Consorzio.
Articolo 11
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato
decaduto o escluso, il rimborso delle quote avrà luogo sulla
base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale
si scioglie, limitatamente al socio entro 6 mesi dall'approvazione
del bilancio stesso a termine dell'articolo 2529 del Cod.
Civ. in misura però mai superiore al valore nominale della
quota stessa.
Articolo 12
Contro la deliberazione di esclusione o di mancata accettazione
del recesso, il socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, appellarsi ad un Collegio di 3 rappresentanti
soci eletti dall'assemblea che si pronunceranno inappellabilmente.
Articolo 13
ORGANI DEL CONSORZIO Gli organi del Consorzio sono: 1) Assemblea
generale dei soci; 2) Consiglio di Amministrazione;
Articolo 14
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Le assemblee generali dei soci,
ordinarie e straordinarie, quando siano legalmente costituite,
rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti
gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria
è convocata per: a) discutere, modificare ed approvare il
bilancio sentire le relazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) provvedere alla nomina ed alla surrogazione del Consiglio
di Amministrazione (C.A.); c) deliberare circa l'indirizzo
generale dell'attività sociale; d) deliberare sugli altri
e su tutti gli aspetti attinenti alla gestione del Consorzio.
Articolo 15
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dell'atto
costitutivo e dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei
liquidatori, e sugli altri argomenti a lei demandati per legge.
Articolo 16
Il C.A. può convocare l'assemblea ordinaria tutte le volte
che lo riterrà opportuno e comunque almeno due volte l'anno
(una volta all'inizio e una alla fine della campagna commerciale).
Qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente l'ordine
del giorno da trattare, da almeno un quinto dei soci, il Consiglio
deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni. Trascorso
tale termine, senza che l'adunanza abbia avuto luogo, tre
soci nominati dell'Assemblea, possono direttamente compiere
tutte le formalità inerenti la convocazione.
Articolo 17
Il C.A. deve convocare le Assemblee con avviso personale da
inviarsi a/m lettera almeno otto giorni prima della convocazione.
Nell'avviso personale di convocazione deve essere fissato
anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione,
che non potrà avere luogo non prima di 24 ore dalla prima
convocazione. Le assemblee sono regolarmente costituite quando
sia presente la maggioranza dei soci. Le assemblee deliberano
a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 18
Se i soci intervenuti non sono in numero sufficiente per la
validità dell'assemblea la discussione dell'O.G. è rimandata
alla seconda convocazione, durante la quale si delibera a
maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
Articolo 19
Nelle assemblee ogni socio ha un voto, i soci possono farsi
rappresentare da un altro socio, ogni mandatario non può rappresentare
più di un socio. Gli amministratori non possono rappresentare
altri soci nell'Assemblea.
Articolo 20
Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.
Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di
questioni riguardanti i soci, sarà adottata di regola la votazione
a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale obbligano tutti
i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti e sono accertate
per mezzo del verbale.
Articolo 21
Il verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente
e dal Segretario e il suo contenuto fa piena fede.
Articolo 22
I membri del Consiglio di Amministrazione non possono votare
l'approvazione del bilancio e sulle questioni riguardanti
le loro responsabilità.
Articolo 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un C.A. composto da 5 (cinque)
membri compreso il Presidente. Il Presidente e i Consiglieri
durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi
vengono eletti tra i soci che siano in regola con il versamento
della quota sottoscritta. Nella prima riunione il C.d.A. nominerà
il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione
convoca le assemblee: cura le esecuzioni delle deliberazioni
delle Assemblee; formula il bilancio e lo presenta all'Assemblea
per l'approvazione, compila eventuali regolamenti interni
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa
il recesso e l'esclusione dei soci nonché circa la missione
di nuovi soci; propone il contributo sociale annuale, gestisce
il sopra detto contributo. I Sindaci dei comuni del comprensorio,
potranno partecipare all'assemblea dei soci o chiedere di
essere ammessi ai lavori del Consiglio di Amministrazione,
specificando le motivazioni della loro richiesta, il loro
parere sarà esclusivamente consultivo.
Articolo 24
Fondo consortile. Il fondo consortile è costituito dalle quote
di amministrazione dei soci e da successive integrazioni o
donazioni o contributi pubblici o privati. Il Presidente funge
da tesoriere ed amministra il fondo unitamente ai soci del
Consiglio.
Articolo 25
Libri sociali.
1) Il libro dei soci;
2) Il libro dei conti;
3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Articolo 26
Proprietà e disponibilità del marchio, del logo e dello slogan
riguardante il Consorzio "ADRIANO L'AGLIO POLESANO". Si conviene
che i sopra detti elementi siano proprietà del Comune di Adria,
in quanto promotore dell'iniziativa. Il Comune di Adria conferisce
al Consiglio di Amministrazione del Consorzio "ADRIANO L'AGLIO
POLESANO" la disponibilità per il migliore impiego degli elementi
sopra detti, inoltre conferisce a titolo gratuito, l'incarico
a controllare e a riferire sul corretto uso del marchio, del
logo e dello slogan ai tecnici nominati e coordinati dall'Associazione
Polesana Coltivatori Diretti. Il Comune di Adria dovrà a suo
nome registrare il marchio, il logo e lo slogan presso la
C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza.
Disciplinare di utilizzo del marchio: "ADRIANO L'AGLIO
POLESANO"
Disposizione relative alle etichette dell'imballaggio:
a) Ragione sociale del produttore o del confezionatore.
b) Termine "Aglio fresco" o "Semisecco" o "Secco" se il prodotto
non è visibile.
c) Varietà o tipo commerciale: "ADRIANO L'AGLIO POLESANO".
d) Origine del prodotto: Polesine (Rovigo Italia).
e) Categoria commerciale: o extra o prima.
f) Calibro, indicando i diametri minimi e massimi dei bulbi.
g) Numero registro degli operatori o del centro di condizionamento
(quando ricevuti).
h) Per le confezioni chiuse il numero del lotto (data di confezionamento
preceduto dalla lettera L).
Calibrazione
a) Il calibro minimo per la cat. Extra è di 45 mm.
b) Il calibro minimo per la cat. Prima e di 30 mm.
c) La differenza massima fra i bulbi di una stessa partita
non deve superare i 20 mm. Per la cat. Extra, e per la cat.
Prima, quando il diametro minimo è superiore a 40 mm.
d) La differenza massima fra i bulbi di una stessa partita
non deve superare i 15 mm. Per la cat. Prima quando il diametro
minimo è inferiore a 40 mm.
Presentazione e lavorazione:
a) Gli agli possono essere lavorati in mazzi con almeno 6
bulbi per prodotto fresco o semisecco e con almeno 12 bulbi
per il prodotto secco. La lunghezza massima degli steli non
deve essere superiore ai 25 cm.
b) Gli agli possono essere lavorati in trecce di almeno 12
o 20 o 24 bulbi per prodotto secco o semisecco.
c) Gli agli possono essere lavorati in grappoli cat. Extra
con calibro minimo di 45 mm. e massimo di 65 mm.
d) Gli agli possono essere lavorati in piccole confezioni
(retine) contenenti dai 2 ai 3 bulbi di diametro minimo di
35 mm.
e) Gli agli possono essere lavorati in sacchi reti dal contenuto
massimo di 5 Kg.
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